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Reato di minaccia: l’elemento fondamentale è la limitazione della libertà psichica dell’altro
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 1690/2017, esamina un ricorso contro una condanna per minaccia arrivata a causa della pronuncia della frase “vi sistemo io, ve la farò pagare”

Confermata la condanna per minaccia nei confronti di un uomo che ha pronunciato  la frase “vi sistemo io a tutti e due, ve la farò pagare”. Inutile si è dimostrato il ricorso, fondato sul fatto che le frasi citate “sarebbero state una legittima reazione ad una condotta di violenza privata.

I fatti: il minacciato avrebbe riferito alla polizia di aver acquistato della droga dall’imputato. Questi, dopo un lungo litigio con il suo supposto cliente e con il padre di lui, avrebbe pronunciato le parole incriminate. Sono queste sufficienti a giustificare la condanna? 

L’elemento essenziale per il reato di minaccia

Per commettere reato di minaccia è sufficiente prospettare un male ingiusto al fine di limitare la libertà psichica di un altro. Poco importa che l’intimidazione si verifichi concretamente o che la natura della minaccia resti indeterminata.

Va inoltre ricordato che, come si legge all’interno della sentenza “ l'elemento soggettivo del reato di minaccia si caratterizza per il dolo generico consistente nella cosciente volontà di minacciare un male ingiusto, indipendentemente dal fine avuto di mira”.

La Sentenza è comunque da annullare

Nonostante quanto sopra esposto, gli ermellini dispongono l’annullamento della Sentenza, almeno per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio. L’errore del G.d.P. è stato comminare un’ammenda di 200€, prevista da una legge entrata in vigore dopo i fatti contestati. La pena è da rideterminarsi invece a 50€, ovvero il limite edittale previsto dall’art. 612, comma 1, al tempo in cui la minaccia è stata pronunciata.

Consulta la Sentenza della Corte di Cassazione n. 1690, del 13.1.2017


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