MAGGIOLI EDITORE - Polnews


L'applicazione dell'art.131bis Cp in materia di abusi edilizi
Ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti. (continua)

Ai fini dell?applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall?art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell?offesa dev?essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all?art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l?indicazione di quelli ritenuti rilevanti.

Invero, sostiene la suprema Corte di Cassazione III Sez.Pen. con sentenza n. 27523 del 20 giugno 2019 ai fini dell?applicabilità dell?art. 131-bis cod. pen. nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche, la consistenza dell?intervento abusivo - data da tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive - costituisce solo uno dei parametri di valutazione, assumendo rilievo anche altri elementi quali, ad esempio, la destinazione dell?immobile, l?incidenza sul carico urbanistico, l?eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l?impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto di vincoli e la conseguente violazione di più disposizioni, l?eventuale collegamento dell?opera abusiva con interventi preesistenti, la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall?amministrazione competente, le modalità di esecuzione dell?intervento.


www.polnews.it