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Utilizzo dei richiami acustici per la caccia
Non basta il solo utilizzo dei richiami acustici per l'applicazione dell'art. 21, comma 1, lett. r), I. n. 157/1992. Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 21, lett. r), I. n. 157 del 1992, è necessario che la detenzione di richiami di genere vietato avvenga da persona in " atteggiamento da caccia", desumibile da un insieme di elementi, quali la presenza in luogo di caccia e la detenzione di strumenti idonei allo scopo, sintomatici ed indicativi di un'attività volta alla soppressione o cattura di uccelli o animali in genere. (continua)

Non basta il solo utilizzo dei richiami acustici per l'applicazione dell'art. 21, comma 1, lett. r), I. n. 157/1992.

Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 21, lett. r), I. n. 157 del 1992, è necessario che la detenzione di richiami di genere vietato avvenga da persona in " atteggiamento da caccia", desumibile da un insieme di elementi, quali la presenza in luogo di caccia e la detenzione di strumenti idonei allo scopo, sintomatici ed indicativi di un'attività volta alla soppressione o cattura di uccelli o animali in genere. La Corte di cassazione III Sez. pen. Con sentenza n.19653 del 08 Maggio 2019 ha nuovamente chiarito che l'interpretazione della locuzione "atteggiamento da caccia" è ampia, ricomprendendo non solo l'effettiva uccisione o cattura della selvaggina, ma anche ogni attività prodromica o preliminare e comunque ogni atto desumibile dall'insieme delle circostanze di tempo e di luogo, che comunque appaia diretto a tal fine, che tale non è nel caso in cui gli imputati vengano trovati solo con i cani ed i richiami, senza armi o altri strumenti per la cattura dell'uccellagione.

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