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Art. 126 bis: sono ipotizzabili punizioni piĆ¹ severe per i trasgressori con reddito piĆ¹ alto?
In caso di mancata comunicazione dei dati del conducente in seguito a violazione del Codice della Strada si applica la sanzione economica prevista dalla legge. Il livello economico del trasgressore non deve essere tenuto in considerazione

Si dą notizia dell’ordinanza della Corte Costituzionale n. 12 del 13 gennaio 2017, riguardante il giudizio di legittimitą costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). Il soggetto promotore del giudizio č il Giudice di pace di Grosseto.

L’articolo citato riguarda la comunicazione dei dati del conducente effettivo del veicolo con il quale viene commessa un’infrazione del Codice della Strada. Il parere del giudice č che nel caso in cui sia rilevata una violazione del limite di velocitą (quindi secondo il togato riconducibile generalmente ad auto di grossa cilindrata), il trasgressore preferisca non comunicare i propri dati identificativi e pagare l’ulteriore sanzione pecuniaria prevista. Questa sarebbe una manovra atta a evitare la prevista decurtazione dei punti dalla patente. In questo modo la norma “avvantaggerebbe quanti possiedono un’elevata capacitą patrimoniale, realizzando una ingiustificata disparitą di trattamento, dal momento che le persone pił ricche ne patiscono meno l’incidenza”.

Secondo il parere delle Corte Costituzionale all’interno del Codice della Strada non č prevista la possibilitą di commisurare l’importo al livello economico del trasgressore, ma questo viene stabilito dal legislatore ordinario, non in base alle capacitą economiche del soggetto ma in relazione alla gravitą dell’infrazione commessa.

Consulta l’ordinanza della Corte Costituzionale n. 12 del 13.1.2017


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