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Omicidio colposo: analizzare il sinistro per distribuire le responsabilità
Con la Sentenza n. 50776/2016 la Corte di Cassazione fornisce indicazioni circa la ricerca di informazioni utili per meglio comprendere dinamiche e modalità di analisi dei sinistri stradali

Il caso preso in esame è quello di un incidente occorso fra un SUV e un motociclista, che ha perso la vita a causa delle lesioni riportate. L’automobilista, riconosciuto colpevole di omicidio colposo e condannato a otto mesi di reclusione e nove mesi di sospensione della patente, propone ricorso in Cassazione.

La violazione registrata riguarda l’Art.145 del C.d.S. ed in particolare i cc. 2 e 5. Laddove due veicoli stiano per incrociare le loro traiettorie il veicolo proveniente da destra ha la precedenza e, fondamentale nel caso in oggetto, “i conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37”. Alla luce di tale violazione è irrilevante quanto sostenuto dalla difesa, e cioè che il motociclista “avrebbe potuto evitare il sinistro (se avesse viaggiato in aderenza al margine destro della carreggiata, ad una velocità adeguata, a bordo di una moto dai pneumatici non usurati, e se non avesse perso il controllo del motociclo a seguito di una frenata da panico)”.

Tale affermazione è giustificata dai rilievi planimetrici: l’automobile (lunga 4,20 metri) occupava per interno la corsia (di 3,10 metri) non lasciando scampo a chi provenisse dalla direzione opposta. “Non poteva pretendersi”, proseguono i giudici “una manovra diversa da quella in concreto posta in essere in riferimento alle modalità di frenata”. La condotta del motociclista è stata sì considerata, ma unicamente allo scopo di ridurre la pena detentiva prevista per l’imputato, alla luce del suo certo incidere non tanto sulla modalità e sull’avvenimento dell’impatto, ma piuttosto sulle sue fatali conseguenze.

Consulta la Sentenza Corte di Cassazione n. 50776 del 30.11.2016


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