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Guida in stato d’ebbrezza: non necessario l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore se i controlli sono effettuati per accertamenti medici
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 50778/2016, ricorda che, nel caso di controlli del tasso alcolico effettuati nell'ambito di un protocollo medico, non è necessario dare al soggetto l’avviso di cui all'art. 114 disp. att. C.P.P.

Durante l’accertamento della sussistenza del reato di guida in stato di ebbrezza, se il controllo del tasso alcolico viene effettuato dal pronto soccorso o dal personale medico che si appresta a soccorrere l’autista infortunato, non è necessario dare l’avvertimento di poter ricorrere a un difensore di fiducia. Nel caso in cui i controlli dessero esito positivo, il risultato potrà essere utilizzato contro l’imputato.

Il caso preso in esame dalla Cassazione è quello di un uomo che, a causa dell’ubriachezza e della conseguente alta velocità, ha perso il controllo del suo veicolo durante una curva ed è uscito dalla carreggiata, ribaltandosi. L’imputato, trasportato in ospedale per i primi soccorsi, è stato sottoposto ad esami del sangue di routine, che hanno attestato un tasso alcolico di 2,49 g/l. Tale accertamento, anche se non eseguito su richiesta della Polizia e non preceduto dall’avviso della facoltà di difesa, è perfettamente valido. Ricordano i giudici: “nel caso in cui il conducente di un veicolo o di un motociclo sia coinvolto in un incidente stradale ed il prelievo ematico venga eseguito nell'ambito di un protocollo medico di pronto soccorso, anche ai fini della valutazione della necessità di adeguate cure farmacologiche, l'accertamento del tasso alcolemico, in tal modo effettuato, è utilizzabile ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'interessato.”

La Sentenza riporta anche interessanti riflessioni a proposito dell’aggravante di aver provocato un incidente stradale sotto l’effetto dell’alcol. Tale situazione si configura anche se non c’è coinvolgimento di terzi: “si è chiarito che, ai fini della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 186 comma 2-bis C.d.S., nella nozione di incidente stradale sono da ricomprendersi, tanto l'urto del veicolo contro un ostacolo, quanto la sua fuoriuscita dalla sede stradale; che non sono richiesti nè danni alle persone, nè danni alle cose, con la conseguenza che è sufficiente qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni”.

Consulta la sentenza Corte di Cassazione n. 50778 del 30.11.2016


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