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Alcoltest - Avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore

L' alcoltest costituisce un atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile ai sensi dell'art. 354, comma 3, cod. proc. pen. al quale il difensore ha facoltà di assistere, ai sensi del successivo art. 356, senza avere diritto ad essere previamente avvisato. In tal caso la polizia giudiziaria ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., di avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia ma non è tenuta né a prendere notizia dell'eventuale nomina né a nominare un difensore di ufficio. Tale avviso non necessita di formule sacramentali purché sia idoneo al raggiungimento dello scopo, ovvero quello di avvisare colui che non possiede conoscenze tecnico-processuali del fatto che, tra i propri diritti, vi è la facoltà di nominare un difensore che lo assista durante l'atto. L'eventuale violazione di detto obbligo dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett.c) cod. proc. pen.

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