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Patenti: in caso di esaurimento dei punti, va estesa al cittadino italiano titolare di patente estera la possibilità di esame di revisione
Questo è quanto deciso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 274 del 16.12.16, che sancisce la parziale illegittimità costituzionale dell’Art.6-ter del Decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità parziale dell’art. 6-ter del Decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, che contiene disposizioni concernenti i titolari, di cittadinanza italiana e circolanti su strade italiane, di patenti rilasciate da uno Stato estero. Il decreto riguardava l’istituzione di una banca dati da alimentarsi con l’anagrafica di chi commette violazioni del codice della strada. In tale modo è stato possibile associare a ogni trasgressore il numero di punti persi e agire di conseguenza. In base alla lunghezza del periodo di esaurimento dei punti, è previsto un periodo di inibizione alla guida: due anni di inibizione per venti punti persi in un solo anno, un anno per venti punti persi in due anni e sei mesi nel caso in cui i punti vengano persi in un periodo compreso fra i due e i tre anni.

La Sentenza della Corte riguarda in particolare la parte in cui non si estende al cittadino italiano titolare di patente estera la disciplina di cui all’Art. 126-bis, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in caso di azzeramento del punteggio, per evitare il provvedimento di inibizione alla guida. In questo caso si configurava una disparità di trattamento fra i titolari patenti italiane e quelli di patenti straniere. Per questi ultimi non erano previste una serie di norme fra cui la possibilità di frequentare corsi per il recupero dei punti persi e le concessioni di punti bonus in seguito a periodi privi di infrazioni.

Consulta la Sentenza Corte Costituzionale n. 274 del 16.12.2016


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