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Polizia giudiziaria e Legge 241/1990: atti di indagine sottratti allÂ’accesso
Gli atti di indagine, compiuti dalla Polizia giudiziaria, anche se redatti da una Pubblica Amministrazione, sono sottratti al diritto di accesso regolato dalla l. 7 agosto 1990, n. 241. Lo ha rammentato il Consiglio di Stato nella Sentenza n. 4537/2016.

Ai sensi dell'art. 329 c.p.p. gli atti di indagine, compiuti dal Pubblico ministero o dalla Polizia giudiziaria o comunque su loro iniziativa, anche se redatti da una Pubblica Amministrazione, sono sottratti al diritto di accesso regolato dalla l. 7 agosto 1990, n. 241. Lo ha rammentato il Consiglio di Stato, sez. IV, nella sentenza 28 ottobre 2016, n. 4537.
Nel caso esaminato dai giudici di Palazzo Spada, era in discussione la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 22 e 24 della legge n. 241/1990, e l'esercizio del diritto di accesso ai documenti relativi all'attività investigativa svolta dall'Arma dei carabinieri.
I giudici hanno evidenziato che:
a) ai sensi dell'art. 24 comma 1, lettera a), della legge n. 241/1990 come sostituito dall'art. 16 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, sono esclusi dal diritto di accesso i documenti amministrativi coperti da segreto o da divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge. In particolare, i documenti dell'amministrazione che costituiscono atti di polizia giudiziaria sono soggetti esclusivamente alla disciplina stabilita dall'art. 329 c.p.p. in base alla quale "sono coperti da segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari ( si veda a tale proposito anche Cons Stato Sez. VI 10 aprile 2003 n. 1923); tali atti inoltre sono soggetti alla disciplina sul divieto di pubblicazione stabilita dall'art. 114 ss. c.p.p.;
b) fermo restando quanto previsto dal c.p.p., la giurisprudenza amministrativa sostiene che con riferimento ai documenti per i quali il diritto di richiedere copie , estratti, o certificati sia riconosciuto da singole disposizioni del codice di procedura penale nelle diverse fasi del procedimento penale, l'accesso vada esercitato secondo le modalità previste dal medesimo codice (si veda a tale proposito Cons Stato Sez. VI n. 2780 del 2011; Cons Stato Sez. VI 9/12/2008 n. 6117);
c) l'art. 329 c.p.p. concerne gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria o comunque su loro iniziativa; di conseguenza la giurisprudenza amministrativa ritiene che tali atti , anche se redatti da una pubblica amministrazione , siano sottratti al diritto di accesso regolato dalla legge n. 241/90( si vedano: Cons Stato sez. VI 9/12/2008 n. 6117; Cons Stato Sez. VI 10/4/2003 n. 1923).
Il caso trattato nella sentenza sopra esaminata riporta alla questione dell’accessibilità degli atti di indagine condotti da una pubblica amministrazione. Secondo la giurisprudenza più accreditata, pur essendo vero che il diritto di accesso assurge a principio generale... Continua a leggere il commento "Atti di indagine sottratti all’accesso" (di Salvio Biancardi)

Consulta il testo della Sentenza del Consiglio di Stato 28.10.2016 n. 4537


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