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Abuso edilizio: ordine di demolizione su manufatto realizzato senza titolo
Il giudizio di difformità dell'intervento edilizio rispetto al titolo abilitativo rilasciato, presupposto dell'irrogazione delle sanzioni, non è connotato da discrezionalità tecnica, ma integra un accertamento di fatto: pertanto l'ordine di demolizione delle opere abusive non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico. Lo ribadisce il TAR Piemonte con Sentenza n. 1448/2016

Il TAR Piemonte ribadisce l’orientamento prevalente secondo cui l'attività sanzionatoria della P.A. sull'attività edilizia abusiva è connotata dal carattere vincolato e non discrezionale. Infatti, il giudizio di difformità dell'intervento edilizio rispetto al titolo abilitativo rilasciato, che costituisce il presupposto dell'irrogazione delle sanzioni, non è connotato da discrezionalità tecnica, ma integra un mero accertamento di fatto e, pertanto, l'ordine di demolizione delle opere abusive, non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sull'interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare.
Consulta la Sentenza TAR Piemonte n. 1448 del 23.11.2016

 

 


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