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Nuova Circolare MIT sull'obbligatorietà della costituzione in giudizio ex Art. 126 bis C.d.S.
Accertamenti ex. Art. 126 bis C.d.S. e censure in giudizio per mancata comunicazione dell'Anagrafe: nel rilevare che, in alcuni casi, l'Amministrazione non si è costituita ed è stata quindi dichiarata contumace, il Ministero, con Circolare prot. 25476/2016, ribadisce che la costituzione in giudizio è obbligatoria sia per difendere i propri provvedimenti, sia per evitare condanne alle spese e quindi all'erario, sia infine per ragioni di immagine dell'Amministrazione

Con la Circolare prot. 25476 del 16.11.2016 ad oggetto: "Articolo 126 bis - Sentenza Corte di Cassazione, VI Sez. civile, 16 settembre 2016, n. 18174. Obbligatorietà della costituzione in giudizio", il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti fa seguito alla recente Sentenza della Corte di Cassazione n. 18174/2016 per ribadire l'importanza di produrre in giudizio copia dei verbali e relative notifiche (e non delle sole stampe dell'Anagrafe) al fine di dimostrare la conoscenza delle decurtazioni. La citata Sentenza della Cassazione prende atto, tra l'altro, della circolare n. 11490 del 08.05.2013 in materia di "Art.126 bis C.d.S. accesso ai corsi di recupero punti" che consente l'iscrizione ai corsi di recupero punti pur in assenza della comunicazione inviata dall'Anagrafe.

"Si è purtroppo constatato - scrive il Ministero - che, in alcuni casi, l'Amministrazione non si è costituita ed è stata quindi dichiarata contumace. Conseguentemente non sono state confutate le argomentazioni di parte ricorrente circa, ad esempio, la mancata notifica dei verbali e la mancanza delle comunicazioni di decurtazioni, che hanno comportato l'accoglimento del ricorso e la condanna alle spese.
Tale comportamento non è assolutamente ammissibile.
La costituzione in giudizio è obbligatoria sia per difendere i propri provvedimenti, sia per evitare condanne alle spese e quindi all'erario, sia infine per ragioni di immagine dell'Amministrazione.
Pertanto gli Uffici interessati debbono, in ogni caso, costituirsi in giudizio nei termini di legge, contrastare nelle memorie le pretese di parte ricorrente e depositare tutta la documentazione del caso".

Nell'evidenziare che la mancata costituzione in giudizio comporta l'impossibilità di proporre in appello le censure che si sarebbero dovute avanzare in primo grado, il MIT ritiene utile riportare - in allegato alla stessa circolare - le istruzioni operative fornite dall''Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano: "Istruzioni operative da seguire nelle controversie ex art. 22 legge n. 689/1981 per le quali l'Amministrazione si costituisca direttamente in giudizio".

Consulta il testo della Circolare prot. 25476 del 16.11.2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti


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