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Porto e detenzione armi: "natura ostativa" della condanna riportata anche se c'è riabilitazione
Il Consiglio di Stato ritiene che vada ribadito l'orientamento per il quale la licenza di porto d'armi non può essere rilasciata (e quella già rilasciata va ritirata) nel caso di condanna per un "reato ostativo" previsto dall'art. 43 c. 1 TULPS, pur quando l'interessato abbia ottenuto la riabilitazione, disciplinata dall'art. 178 C.P.

Nella sentenza in oggetto l'appellante chiede il rilascio del rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia e nel corso dell'istruttoria emerge che è stato condannato con sentenza per il delitto di furto aggravato e che poi è stato riabilitato e la Questura respinge l'istanza per la natura "ostativa" delle condanne penali al rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia.
Il Consiglio di Stato respinge l'appello poiché legittimamente il provvedimento del Questore ha rilevato la 'natura ostativa' della condanna riportata. Il Consiglio di Stato ritiene che vada ribadito l'orientamento per il quale la licenza di porto d'armi non può essere rilasciata (e quella già rilasciata va ritirata) nel caso di condanna per un "reato ostativo" previsto dall'art. 43, primo comma, TULPS pur quando l'interessato abbia ottenuto la riabilitazione, disciplinata dall'art. 178 del codice penale.

Il Consiglio di Stato ribadisce i seguenti principi di diritto:
- «l'art. 43, primo comma, del testo unico approvato con il regio decreto n. 773 del 1931 preclude il rilascio di licenze di porto d'armi (e impone la revoca di quelle già rilasciate), nei confronti di chi sia stato condannato per uno dei reati indicati dal medesimo primo comma (in particolare alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, ovvero a una pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico), anche nel caso in cui egli abbia ottenuto la riabilitazione, prevista dall'art. 178 del codice penale»;
- «l'autorità amministrativa non deve disporre senz'altro la revoca (prevista dal primo comma dell'art. 43, primo comma, del testo unico del 1931) della già rilasciata licenza, ma può valutare le relative circostanze ai fini dell'esercizio del potere discrezionale (previsto dal secondo comma dell'art. 43), qualora il giudice penale abbia disposto la condanna al pagamento della pena pecuniaria – in luogo della reclusione - ai sensi degli articoli 53 e 57 della legge n. 689 del 1981, ovvero abbia escluso la punibilità «per tenuità del fatto» ai sensi dell'art. 131 bis del codice penale, nel caso di commissione di un reato di per sé 'ostativo' al rilascio o al mantenimento di licenze di portare le armi».

 Consulta la Sentenza Consiglio di Stato 10.11.2016 n 4664


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