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Guida in stato di ebbrezza e test alcolimetrico: assistenza di difensore prima dell'esecuzione e validità dell'etilometro
Guida in stato di ebbrezza alcolica ex art. 186 c. 2 lett. B) C.d.S.: se dagli scontrini dell'etilometro non si desumono difetti di funzionamento dell'apparecchiatura, allorquando le prove vengono effettuate con etilometro regolarmente omologato e revisionato ed hanno dato esito positivo, è onere dell'imputato fornire una prova contraria a tale accertamento. Lo ribadisce la Corte di Cassazione con Sentenza n. 50783/2016

Imputato colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, ai sensi dell'art. 186 comma 2 lett. B) C.d.S. ricorre in Cassazione e, tra i vari motivi di doglianza, lamenta il mancato avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore prima dell'esecuzione del test alcolimetrico. I giudici della Suprema Corte rigettano il ricorso. In riferimento alla doglianza specifica si cui sopra rilevano che non sussistevano elementi che potevano anche solo fare dubitare della regolarità di funzionamento dell'etilometro, stante le spiegazioni offerte dal teste di P.G. in ordine agli orari di effettivo espletamento delle prove (peraltro, comunque, effettuate a distanza superiore a cinque minuti l'una dall'altra). Agli elementi che precedono, secondo la Corte, si aggiungeva il rilievo che dagli scontrini non era dato desumere nessun difetto di funzionamento dell'apparecchiatura (essendo negli stessi scontrini attestato 'Autotest corretto", 'Zerotest corretto") e che, allorquando le prove vengono effettuate con etilometro regolarmente omologato e revisionato ed hanno dato esito positivo, come per l'appunto si era verificato nel caso di specie, è onere dell'imputato fornire una prova contraria a tale accertamento (quale, ad esempio, la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, oppure l'utilizzo di una errata metodologia nell'esecuzione dell'aspirazione), prova che invece era mancata.
Consulta la Sentenza Corte di Cassazione n. 50783 del 30.11.2016


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