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E' possibile vietare i gonfaloni pubblicitari sui pali della luce per esigenze di sicurezza della circolazione dellÂ’art. 23 C.d.S.
Con la Sentenza n. 4794/2016 il Consiglio di Stato, nel caso di ente che ha eliminato i gonfaloni dal novero dei mezzi pubblicitari utilizzabili nel territorio comunale, afferma il principio della prevalenza delle ragioni di interesse pubblico rispetto al diritto all'esercizio dell'iniziativa economica privata

Viene impugnata la deliberazione di un Comune che modifica il proprio regolamento sulla pubblicità prevedendo l’eliminazione dei gonfaloni dal novero dei mezzi pubblicitari utilizzabili nel territorio comunale, ritenuta l’inidoneità dei pali di appoggio e in contrasto con le esigenze di sicurezza della circolazione dell’art. 23 del Codice della strada.
Il Consiglio di Stato sancisce che tale deliberazione non interferisce in termini generali sull’esercizio dell’attività pubblicitaria, ma soltanto su una particolare modalità di sua esecuzione, relativa al fatto che i pali dell’illuminazione non erano utilizzabili per l’installazione di “gonfaloni” pubblicitari, avendo evidenziato, anche con relazione istruttoria, che il loro utilizzo può mettere in pericolo la stabilità dei pali.
Motivazione questa che di suo è congrua a una cura doverosa per l’ente pubblico ed è comunque sufficiente a sorreggere il contestato divieto generalizzato. Non può l’amministrazione locale, malgrado la riconosciuta sussistenza delle ragioni generali di sicurezza, essere poi obbligata comunque a operare un bilanciamento tra quell’esigenza generale di sicurezza e l’iniziativa economica degli interessati.
Con la Sentenza n. 4794/2016, il Consiglio di Stato afferma il principio della prevalenza delle ragioni di interesse pubblico rispetto al diritto soggettivo all'esercizio dell'iniziativa economica privata.
Consulta la Sentenza Consiglio di Stato 17.11.2016 n. 4794


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