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Il pagamento della sanzione correlata alla violazione del C.d.S. non evita obbligo di comunicare i dati del conducente richiesti dalla P.A.
L’obbligo della comunicazione dei dati del conducente nelle ipotesi di violazione del C.d.S costituisce un distinto obbligo che nasce dalla richiesta avanzata dall'Amministrazione ove sia contestata una violazione che determina la decurtazione dei punti patente. Essendo l’obbligo di comunicare i dati del conducente autonomo e destinato ad assolvere una sua funzione propria, esso non può essere sospeso o eliminato né dall’eventuale ricorso avverso la violazione principale né dall’eventuale pagamento della multa correlata alla violazione del C.d.S. Lo ribadisce la Cassazione con Sentenza 24233/2016

In tema di violazioni al Codice della Strada, la Corte di Cassazione conferma che nel caso di ipotesi di illecito amministrativo previsto dall’articolo 180, c. 8 C.d.S. non risultano sanzionate specifiche condotte previste dal detto codice, bensì l’omessa collaborazione che il cittadino deve prestare all’autorità amministrativa al fine di consentirle di effettuare i necessari e previsti accertamenti per l’espletamento dei servizi di polizia stradale. Sicché l’obbligo della comunicazione dei dati del conducente (da parte del proprietario del veicolo) nelle ipotesi di violazione del Codice della Strada, costituisce un distinto obbligo (sanzionato a sua volta autonomamente) che nasce dalla richiesta avanzata dalla Amministrazione ove sia contestata una violazione che determina la decurtazione dei punti patente. Con l’ulteriore precisazione che essendo, l’obbligo di comunicare i dati del conducente richiesti dalla P.A., autonomo e destinato ad assolvere una sua funzione propria, non può essere sospeso o eliminato né dall’eventuale ricorso avverso la violazione principale né dall’eventuale pagamento della sanzione correlata alla violazione del C.d.S. presupposta. 
Consulta la Sentenza della Corte di Cassazione del 29.11.2016 n. 24233 


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