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Divieto di pubblicazione di atti e immagini nel procedimento penale

Per dare piena attuazione alla tutela della riservatezza del procedimento penale il legislatore ha previsto oltre al regime di segretezza anche il divieto di pubblicazione degli atti e di immagini (art. 114 c.p.p.). Se per gli atti coperti da segreto assoluto (atti del pubblico ministero e della polizia giudiziaria fino a quando non sono conoscibili dall?indagato) vige, secondo l?art. 114, comma1 codice di procedura penale, un divieto assoluto di pubblicazione sia con riferimento al suo contenuto che al testo, per gli atti NON coperti da segreto sussiste un divieto limitato di pubblicazione che diminuisce in relazione all?avanzamento del procedimento.

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