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Patente falsificata – non è falso grossolano se il documento è idoneo a trarre in inganno gli agenti

Il delitto di cui all'art. 489 cod. pen. non presuppone affatto che il documento falsificato sia astrattamente valido ai fini per i quali esso è stato rilasciato o confezionato, essendo sufficiente che il documento contraffatto sia idoneo ad ingannare la fede pubblica, potendo configurarsi, invece, la fattispecie del falso innocuo solo in caso di inesistenza dell'oggetto tipico della falsità, quando l'atto sia assolutamente privo di qualunque valenza probatoria, come nel caso di un documento inesistente o assolutamente nullo.

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