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L'ARAN sulla facoltà o obbligo della destinazione a previdenza integrativa dei proventi al CDS

Si ricorda come la Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n.22/2015 abbia chiarito che, le somme accantonate a titolo di previdenza complementare per la polizia municipale, debbono essere incluse nella spesa del personale, oggetto di contenimento ai sensi dell?articolo 1, comma 557, della legge 296/2006, mentre vanno escluse dalle limitazioni di crescita del salario accessorio (all?epoca art.9, comma 2-bis del d.l. n.78/2010 ed ora art.23, comma 2, del d.lgs. n.75/2017). Fatta questa precisazione, nel recente orientamento applicativo del 20 dicembre 2019 CFL58, i tecnici dell?ARAN sono stati chiamati a rispondere ad una domanda di un comune circa la facoltà o l?obbligatorietà per l?ente destinare una quota dei proventi contravvenzionali, di cui all?art. 208, comma 4, lett. c) e 5 del D. Lgs. n.285/1992, al finanziamento di forme di previdenza integrativa. La questione è stata posta in quanto per la prima volta, il CCNL 21/05/2018 delle Funzioni Locali, ha previsto una entrata specifica nel fondo integrativo. Si precisa, infatti, come nel precedente contratto, nulla si prevedeva, quale entrata specifica del fondo, dei proventi del codice della strada, tanto che i giudici contabili avevano indicato la possibile utilizzazione delle risorse di cui all?art.15, comma 5 del CCNL 01/04/99, ossia mediante decisione da parte dell?ente di incrementare le risorse in presenza di una sufficiente capienza di queste risorse finanziarie in bilancio. Il nuovo contratto delle funzioni locali, ha invece previsto specifiche risorse in entrata, individuate all?art.56-quater del comma 1 alle lettere a), b) e c).

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