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Retribuzione settimo giorno lavorativo

Con orientamento applicativo CFL 64, l?ARAN č stata chiamata a chiarire la possibilitā, per un dipendente chiamato a svolgere il proprio lavoro nel settimo giorno lavorativo, considerato il suo orario lavorativo distribuito su sei giorni a settimana, a monetizzare la prestazione invece di recuperare la giornata lavorativa e se nella retribuzione dovuta possa rientrare anche l?indennitā di condizioni di lavoro. L?ARAN evidenzia l?impossibilitā per un dipendente di lavorare sette giorni senza possibilitā di recupero del settimo giorno lavorato, non essendo possibile remunerare anche il mancato riposo se non fruito. Si tratta di un riposo volto a consentire al lavoratore di godere di quello settimanale, espressamente garantito dalla legge come diritto soggettivo, dallo stesso precedentemente non fruito per ragioni di servizio. Proprio, per tale aspetto, si esclude che il riposo o anche solo parte di esso possa essere oggetto di rinunzia da parte del lavoratore e, quindi, anche che lo stesso possa essere sostituito con forme di monetizzazione. Infatti, al lavoratore che presta lavoro nel giorno del riposo settimanale spetta solo un compenso aggiuntivo pari ad una maggiorazione del 50% della retribuzione oraria di cui all?art.52, comma 2, lett. b) del CCNL del 14.9.2000, come sostituito dall?art.10 del CCNL del 9.5.2006, commisurato alle ore di lavoro effettivamente prestate (pertanto, ad esempio, fatto 100 il valore della retribuzione oraria di cui all?art.10, comma 2, lett. b), del CCNL del 9.5.2006, l?importo del compenso dovuto al lavoratore sarā pari a 50 - e non a 150 per ogni ora di lavoro prestato). Inoltre, se l?attivitā č svolta nel giorno obbligatorio del suo riposo settimanale (ossia se ha prestato lavoro nel settimo giorno settimanale), al lavoratore spetta anche il riposo compensativo di durata esattamente corrispondente a quella della prestazione lavorativa effettivamente resa (dichiarazione congiunta n. 13 allegata al CCNL del 5.10.2001). Avuto riguardo alla possibilitā di fruire di un compenso per le condizioni di lavoro, precisa l?ARAN che l?art.24, comma 4, del CCNL del 14.9.2000 prevede espressamente che lo specifico compenso previsto per il lavoro reso nel giorno del riposo settimanale č pienamente cumulabile con ogni altro trattamento accessorio collegato alla prestazione, con la conseguenza che anche l?indennitā per condizioni di lavoro potrā essere erogata.

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