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Inidoneità alla guida: quando una limitata capacità visiva è ostativa al rilascio di patente speciale?
In caso di accertamento di visione notturna e visione binoculare alterate, non sussistono i requisiti minimi visivi richiesti dall'art. 325 D.P.R. n. 495/1992 nè la possibilità di rilascio della patente speciale (come espressamente previsto dall'art. 325 c. 4 D.P.R. n. 495/1992). Lo chiarisce il TAR Lazio con Sentenza 11379/2016

Nella fattispecie di cui in sentenza, il ricorrente non possiede i requisiti minimi visivi richiesti dall'art. 325 D.P.R. n. 495/1992 (essendo stato accertato un visus corretto all'occhio destro di 2-3/10 e all'occhio sinistro di 5/10) e, comunque, presenta la visione notturna e la visione binoculare alterate, circostanza, quest'ultima, di per sè ostativa al rilascio della patente speciale così come espressamente previsto dall'art. 325 comma 4 D.P.R. n. 495/1992. 
La capacità visiva è stata accertata tenendo conto anche della possibilità di utilizzare mezzi di correzione.
L'ipotetico miglioramento delle condizioni visive dell'interessato - sanciscono i giudici - potrà, se del caso, essere da questi fatto valere nell'ambito dell'eventuale procedimento finalizzato al rilascio di una nuova patente di guida.
Consulta la Sentenza TAR Lazio n. 11379 del 16.11.2016


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