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Trasferimento di esercizio commerciale preesistente: non si applicano le norme sulle distanze minime
Le norme sulle distanze tra gli esercizi commerciali vanno rispettate nel caso di apertura di nuovi esercizi capaci di alterare il rapporto esistente tra negozi dello stesso genere nella zona in cui vengono insediati, ma non trovano applicazione nel caso in cui si tratti di un semplice trasferimento di esercizio preesistente: lo sancisce il Consiglio di Stato con Sentenza 4695/2016

Il Consiglio di Stato, nell'accogliere l'appello di una Amministrazione comunale che aveva consentito il trasferimentito il trasferimento di una impresa molto vicino rispetto ad una impresa concorrente (nel settore acconciatura), ribadisce che le norme sulle distanze tra gli esercizi commerciali vanno rispettate nel caso di apertura di nuovi esercizi capaci di alterare il rapporto esistente tra negozi dello stesso genere nella zona in cui vengono insediati, ma non trovano applicazione nel caso in cui si tratti di un semplice trasferimento di esercizio preesistente, in quanto non può ipotizzarsi nessuna alterazione della finalità considerata, posto che nulla cambia nel rapporto tra le strutture di vendita già operanti.
In quest’ultima ipotesi, infatti, esiste già una valutazione da parte dell’amministrazione che può essere riveduta solo in presenza di elementi sopraggiunti che lascino intendere che l’interesse pubblico alla detta eccezione sia venuta meno.
Inolte, colui che abbia ottenuto la licenza commerciale e manifesti la necessità di cambiamento del locale per impossibilità di svolgimento ivi dell’esercizio commerciale vanta una posizione di aspettativa al mantenimento del proprio esercizio nella stessa zona, poiché rispetto alla stessa risulta aver acquisito un avviamento consolidato. Né lo spostamento in questione avrebbe necessitato un’approfondita istruttoria come se si fosse trattata dalla prima autorizzazione in deroga.
Consulta la Sentenza Consiglio di Stato 11.11.2016 n. 4695


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