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Concetto di facile amovibilità e precarietà

Secondo il Tar Puglia, sentenza n. 1639 del 10 dicembre 2019 la nozione di ?facile amovibilità? di un?opera edilizia, in assenza di una definizione legislativa di carattere generale, deve essere ricavata dal sistema in via interpretativa; non può essere differenziata in ragione della proprietà pubblica o privata dell?aerea sulla quale l?opera stessa è destinata ad essere realizzata; a maggior ragione quando siano comunque in gioco interessi di rilevanza pubblicistica, come quelli paesaggistici; tale nozione non è perfettamente sovrapponibile a quella di precarietà, parametrata quest?ultima al diverso criterio - di tipo funzionale - della destinazione dell?opera ad un?attività temporanea, nell?ottica di escludere la necessità di titolo edilizio. se invero un?opera precaria presenta - di regola - la caratteristica dell?amovibilità, un?opera di facile rimozione potrebbe anche non essere destinata ad un uso temporaneo.Con tale motivazione il Tribunale ha confermato il diniego della P.A all?autorizzazione dell?opera poichè  fondato sul significato del termine ?amovibile? quale contrario di ?fisso?, secondo la  definizione contenuta in qualsiasi vocabolario della lingua italiana. Un significato che, tradotto in termini tecnico-edilizi, identifica un?opera priva di fondamenta o, comunque, di stabile collegamento al suolo.

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