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Guida in stato di ebbrezza: estinzione del reato per messa alla prova positiva e sanzione accessoria
Nel caso della sanzione amministrativa della sospensione della patente, la competenza all’irrogazione della stessa all’esito della positiva messa alla prova e dell’estinzione del reato, va individuata, ai sensi dell’art. 224 c. 3 C.d.S. in capo al Prefetto e non al giudice. Così la Corte di Cassazione con Sentenza n.47991/2016

Nel caso della sanzione amministrativa della sospensione della patente, la competenza all’irrogazione della stessa all’esito della positiva "messa alla prova" e dell’estinzione del reato, va individuata, ai sensi dell’art. 224 co. 3 Cds in capo al Prefetto e non al giudice.
Così la Corte di Cassazione con Sentenza n.47991 del 14.11.2016, sul caso in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza, accertato ed aggravato dall’aver provocato un incidente, per estinzione del reato a seguito di esito positivo della messa alla prova:  la disposizione nei confronti dell’imputato della sospensione della patente è una erronea attribuzione al giudice. Infatti, in difetto di assimilabilità dell’istituto della messa alla prova all’istituto del lavoro di pubblica utilità si torna alla previsione di carattere generale di cui all’art. 224 c.3 bis C.d.S., che individua la competenza nel Prefetto.

La norma in questione prevede, infatti, testualmente, che: "La declaratoria di estinzione del reato per morte dell’imputato importa l’estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all’accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili. L’estinzione della pena successiva 3 alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria".

Non deve trarre in inganno la diversa previsione di cui agli artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del medesimo codice della strada, benché costituisca. presupposto indefettibile del nuovo istituto la prestazione di lavoro di pubblica utilità ("la concessione della messa alla prova è (...) subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità").

Invero, l’istituto della messa alla prova, previsto dall’art. 168 bis c.p., ha in comune con l’istituto del lavoro di pubblica utilità, previsto dagli artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis C.d.S.: il fatto che entrambi integrano una causa di estinzione del reato ed il fatto che entrambi si riferiscono alla medesima sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.
Tuttavia, i due istituti si distinguono tra loro, in quanto l’istituto della messa alla prova prescinde dall’accertamento di una penale responsabilità ed ha come finalità quella di pervenire ad una composizione preventiva e pregiudiziale del conflitto penale, mentre l’istituto del lavoro di pubblica utilità, presuppone l’affermazione di penale responsabilità dell’imputato e la condanna dello stesso ad una pena, che viene poi convertita nella forma alternativa di espiazione, costituita per l’appunto dal lavoro di pubblica utilità.

Dunque, si ribadisce, per l’applicazione della sanzione del lavoro di pubblica utilità, è necessario il previo accertamento della responsabilità dell’imputato.

La sostanziale differenza dei suddetti due istituti induce a ritenere che non possa trovare applicazione nel caso in esame la procedura prevista dagli artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis Cod. strada (competenza che lascia al giudice, in deroga alla previsione generale di cui al citato art. 224 co. 3 Cds, la competenza, previa fissazione di apposita udienza, a statuire la sanzione amministrativa della sospensione della patente).


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