MAGGIOLI EDITORE - Polnews
Limiti per la fruizione dell’aspettativa per motivi personali e familiari e cumulo di aspettative
L'Aran, con l'orientamento applicativo CFL63, richiamando la disciplina contrattuale che regola l’aspettativa per motivi personali e familiari di cui all’art. 39 del CCNL 21/05/2018, sottolinea che la durata complessiva del periodo di aspettativa per motivi personali non può essere superiore a 12 mesi in un triennio, anche in caso di fruizione frazionata della stessa.(continua)
L'Aran, con l'orientamento applicativo CFL63, richiamando la disciplina contrattuale che regola l?aspettativa per motivi personali e familiari di cui all?art. 39 del CCNL 21/05/2018, sottolinea che la durata complessiva del periodo di aspettativa per motivi personali non può essere superiore a 12 mesi in un triennio, anche in caso di fruizione frazionata della stessa.
Tale limite temporale non può essere in alcun modo superato, in quanto la disciplina di riferimento non
ammette deroghe, né unilaterali, da parte del datore di lavoro, né consensuali, sulla base di un accordo con il lavoratore.
Viene ricordato, inoltre, che:
- l?aspettativa in questione può essere concessa solo previa autonoma valutazione rispetto alle esigenze organizzative o di servizio dell?Ente;
- la possibilità di concedere l?ulteriore periodo di aspettativa (entro il tetto dei 12 mesi nel triennio) è comunque subordinata anche al divieto di cumulo previsto dall?art. 42, comma 1, del CCNL 21/05/2018, secondo cui il dipendente, rientrato in servizio, non può usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra gli stessi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo (ovvero, di effettiva attività lavorativa).
Interessante è la precisazione fornita su quest?ultimo aspetto: mantenendo valide le indicazioni fornite rispetto alle analoghe e previgenti regole contrattuali, l?Aran ritiene che l?Ente possa autonomamente valutare, alla luce del proprio interesse organizzativo ed assumendosi ogni responsabilità per le conseguenze che ne potrebbero derivare, di concedere l?aspettativa anche in mancanza del predetto servizio attivo.
In conclusione, quindi, l?Aran ritiene che il periodo massimo di 12 mesi nel triennio non è assolutamente modificabile, mentre sulla disciplina del cumulo sono ammissibili spazi di flessibilità, nei termini sopra descritti.
www.polnews.it