MAGGIOLI EDITORE - Polnews


Pedone minorenne investito da autobus: responsabilità per condotta gravemente imprudente
conclusione circa il fatto che lÂ’investimento non avrebbe potuto essere evitato da parte del conducente, trattandosi di condotta gravemente imprudente e di caduta imprevedibile. Lo conferma la Corte di Cassazione con Sentenza 23214/2016

Nel caso di pedone minorenne che, nel rincorrere un autobus appena ripartito dalla fermata, aveva inciampato ed era scivolata a terra; era stata investita dalla ruota posteriore destra dell’autobus, il cui conducente aveva rallentato ed accostato al fine di consentirle l’accesso, ed aveva subito uno schiacciamento alla gamba sinistra (che era rimasta incastrata tra la ruota ed il cordolo del marciapiede), la Corte di Cassazione rigetta il ricorso dello stesso pedone, ormai divenuto maggiorenne, condividendo i precedenti giudizi di Tribunale e Corte d'appello che avevano ritenuto il fatto imputabile alla danneggiata.
La Suprema Corte evidenzia che i motivi in esame non mettono in discussione l’accertamento concernente la condotta della danneggiata di avvicinamento al mezzo quando era ancora in movimento e la sua caduta accidentale per essere inciampata durante la corsa. Appare perciò del tutto coerente la conclusione circa il fatto che l’investimento non avrebbe potuto essere evitato da parte del conducente, trattandosi di condotta gravemente imprudente e di caduta imprevedibile.
Né è rinvenibile un profilo di colpa generica del conducente nel rallentamento della marcia con accostamento al marciapiede in un punto in cui la strada si restringeva. Infatti, a prescindere dalla maggiore o minore ampiezza della strada, la ricostruzione dei fatti induce ad escludere che, atteso il carattere repentino della caduta e la vicinanza della danneggiata al mezzo in movimento, vi sarebbe stata manovra di emergenza idonea ad evitarne l’investimento.
Inoltre, quanto al motivo di doglianza relativo alla fermata fuori dagli appositi spazi, la mancanza di efficienza causale - oltre che coerente con lo scopo dell’art. 352, comma 7, del d.P.R. n. 495/1992, che è quello esplicitato nella norma di evitare intralci al traffico - è stata accertata in concreto, atteso quanto detto a proposito dell’imputabilità esclusiva dell’evento alla danneggiata. "D’altronde, è incontestabile che l’infrazione di una norma sulla circolazione stradale, pur importando responsabilità per altro titolo, non può dare luogo a responsabilità civile per un evento dannoso che non sia ricollegabile in rapporto di causa ad effetto alla trasgressione medesima".
Consulta Corte di Cassazione Sentenza n.23214 del 15.11.2016


www.polnews.it