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L’opera stagionale autorizzata e non rimossa costituisce abuso edilizio

La condotta punita dall'art. 44, lett. b), TU Edilizia nonché dall?art. 181, co. 1, D. Lgs. n. 42 del 2004, in caso di mancata rimozione dell?opera edilizia insistente in zona vincolata, legittimamente eseguita sulla base dell?autorizzazione stagionale, si consuma istantaneamente nel momento in cui scade il termine contenuto nell?autorizzazione stagionale entro cui l?opera avrebbe dovuto essere rimossa. La III sez.pen. della Corte di Cassazione, infatti, nella sentenza n.  846 del 13 gennaio 2020  riafferma il principio di diritto secondo cui,ai fini della determinazione del momento consumativo del reato, non può ritenersi in tal caso la permanenza della condotta illecita in quanto questa consiste nella protrazione, in concreto, degli elementi costitutivi dell?illecito, apparendo del tutto evidente che - in assenza di condotte di ?esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione? (art. 44, lett. b), TU Edilizia) o di esecuzione di ?lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa? (art. 181, comma primo, D. lgs. n. 42 del 2004), nelle quali si sostanzia l?attivita? illecita prevista dal reato edilizio e da quello paesaggistico -, non possa rintracciarsi alcuna fattispecie tipica e, pertanto, ove il reato sia contestato a seguito della mancata rimozione di un?opera urbanisticamente e paesaggisticamente legittima fino alla scadenza del termine previsto per il suo mantenimento in loco (dall?autorizzazione temporanea), la consumazione deve necessariamente ritenersi integrata nel momento in cui, scaduto il termine, l?opera non venga rimossa, senza che possano essere confusi gli effetti permanenti (ossia la persistenza dell?opera in loco sine titulo) con il momento consumativo del reato.

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