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Computo periodi di malattia in caso di assunzione presso altro Ente
L'ARAN, con orientamento operativo n. CFL60, risponde alle problematiche relative al cumulo dei periodi di malattia di un dipendente in caso di cessazione e conseguente assunzione in un altro Ente. a) se un dipendente, già in servizio presso altro ente o amministrazione, anche di diverso comparto, è assunto successivamente da altra amministrazione, tramite concorso o altro strumento selettivo previsto dalla vigente legislazione in materia, le assenze per malattia intervenute nel primo rapporto di lavoro non possono essere computate nell’ambito del secondo, trattandosi di due autonomi e distinti rapporti di lavoro; b) diversamente, in tutti i casi di mobilità di personale tra enti o amministrazioni, in base alle previsioni dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, non vi è costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, ma la continuazione del precedente rapporto, con i medesimi contenuti e caratteristiche, con un nuovo datore di lavoro. (continua)

L'ARAN, con orientamento operativo n. CFL60, risponde alle problematiche relative al cumulo dei periodi di malattia di un dipendente in caso di cessazione e conseguente assunzione in un altro Ente. a) se un dipendente, già in servizio presso altro ente o amministrazione, anche di diverso comparto, è assunto successivamente da altra amministrazione, tramite concorso o altro strumento selettivo previsto dalla vigente legislazione in materia, le assenze per malattia intervenute nel primo rapporto di lavoro non possono essere computate nell?ambito del secondo, trattandosi di due autonomi e distinti rapporti di lavoro; b) diversamente, in tutti i casi di mobilità di personale tra enti o amministrazioni, in base alle previsioni dell?art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, non vi è costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, ma la continuazione del precedente rapporto, con i medesimi contenuti e caratteristiche, con un nuovo datore di lavoro. Conseguentemente, proprio perché si tratta della prosecuzione del precedente rapporto di lavoro, il nuovo datore di lavoro, ai fini dell?amministrazione del rapporto, relativamente ai vari istituti concernenti le diverse forme di assenze dal lavoro (aspettative, ferie, malattia, ecc.), potrà tenere conto, ai fini del rispetto delle regole e degli eventuali limiti quantitativi stabiliti dalla disciplina contrattuale, anche di quelle già fruite per il medesimo titolo presso l?amministrazione di originaria appartenenza. Il periodo di comporto relativo alle assenze dal servizio per infortunio sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio, di cui all?art. 38 del CCNL 21/05/2018, in analogia a quanto espressamente previsto dall?art. 36 stesso CCNL per le assenze per malattia, non è statico ma dinamico, sia nello scorrimento del triennio preso a riferimento che per i periodi di assenza da considerare. In base all'art. 38, comma 4, del CCNL 21/05/2018, in caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica e, comunque, non oltre il periodo previsto dall'art. 36, commi 1 e 2; in tale periodo al dipendente spetta l?intera retribuzione di cui all?art. 36, comma 10, lett.a), del medesimo CCNL, comprensiva del trattamento accessorio ivi previsto come determinato nella tabella n. 1 allegata al CCNL del 6/7/1995. Pertanto, il periodo di comporto per le assenze dovute ad infortunio è un unico periodo di 36 mesi, durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto e alla retribuzione in misura intera. Per quanto riguarda le posizioni organizzative, l?Aran precisa che, in mancanza di una diversa regolamentazione (spetta all?autonoma potestà regolamentare degli enti la determinazione della disciplina di dettaglio delle posizioni organizzative, con particolare riferimento alle ipotesi di assenza del responsabile delle stesse), il dipendente incaricato di una posizione organizzativa conserva la titolarità della stessa anche nei casi di assenza per malattia, anche di lunga durata, e, in relazione a tale incarico ed alla durata dello stesso, il corrispondente diritto a percepire la retribuzione di posizione; l?art. 36, comma 10, lett. a), del CCNL 21/05/2018, infatti, stabilisce espressamente che al lavoratore deve essere riconosciuta ?? l?intera retribuzione fissa mensile ivi comprese le indennità fisse e ricorrenti ?? e, quindi, anche la retribuzione di posizione dei titolari di posizione organizzativa.

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