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Contestazione violazione ex artt. 7 e 14 C.d.S.: transito su corsia riservata ai mezzi pubblici, irrilevante che il veicolo sia un mezzo di soccorso stradale
Con sentenza n. 22710/2016, la Corte di Cassazione conferma la violazione contestata ex art. 7, c.1, a), e 14 C.d.S. ad un veicolo di soccorso stradale, per transito su corsia riservata ai mezzi pubblici: nel caso, l'ordinanza sindacale limitativa della circolazione sulle corsie preferenziali non autorizza gli automezzi adibiti a soccorso stradale

La Corte di Cassazione conferma il verbale di accertamento per violazione ai sensi degli artt. 7 e 14 C.d.S. poiché, nel caso in specie, il veicolo del ricorrente - automezzo adibito a soccorso stradale - non era munito di specifica autorizzazione a percorrere la corsia preferenziale e l'ordinanza sindacale, limitativa della circolazione sulle corsie preferenziali, non indicava gli automezzi adibiti a soccorso stradale tra quelli autorizzati a percorrere la corsia riservata (né risulta che il veicolo fosse impegnato, al momento della rilevata infrazione, in operazioni di soccorso).
Per nulla significativo il fatto che il comportamento precedente dell'Ente, rispetto all'annullamento in autotutela di infrazioni identiche commesse dall'opponente, avesse ingenerato il ragionevole affidamento della percorribilità della corsia.
Leggi la Sentenza Corte di Cassazione n. 22710 dell'8.11.2016


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