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Molestie di tipo olfattivo: quali criteri di legittimità delle emissioni ex art. 674 C.P.?
In presenza di molestie di tipo olfattivo, quando le prove testimoniali risultano convergenti nell’affermare che i cattivi odori si avvertono anche a finestre chiuse e negli appartamenti di uno stabile, sussiste il superamento del limite delle normale tollerabilità, quale criterio di legittimità delle emissioni ai sensi della seconda parte dell’art. 674 C.P.: lo chiarisce la Corte di Cassazione con Sentenza 45255/2016

Nel caso di ricorrente condannata in primo grado per avere cagionato, quale titolare di una pizzeria, molestia e disturbo agli inquilini residenti negli appartamenti posti al di sopra del locale, a causa degli odori derivanti dalla cottura, se le prove testimoniali risultano sostanzialmente convergenti nell’affermare che i cattivi odori derivanti dalla cottura delle pizze nell’esercizio dell’imputato si avvertivano anche a finestre chiuse e comunque sul vano scala e nella zona del garage e, in alcuni orari, invadevano le stanze dei vari appartamenti, e se tali odori erano stati percepiti anche dal funzionario della ASL che aveva proceduto all’accertamento dei fatti e, seppure in misura minore, dal tecnico dell’Agenzia regionale per l’ambiente, allora sussiste il superamento del limite delle normale tollerabilità, che funge da criterio di legittimità delle emissioni ai sensi della seconda parte dell’art. 674 Codice Penale.
Consulta la Sentenza della Corte di Cassazione 26.10.2016 n. 45255


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