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Sinistro su pista da sci con autovettura: non si tratta di circolazione di veicolo
In una pista innevata di sci, non aperta per uso stradale bensì per l'esercizio di uno sport che non si avvale di un veicolo indicato dal Codice della strada per la circolazione, non può verificarsi un sinistro alle cui conseguenze risarcitorie sia applicabile l'articolo 2054 C.C.: lo indica la Corte di Cassazione con Sentenza 21254/2016

La Cassazione ricorda che non sono sufficienti "né il movimento di un veicolo senza rotaie né la sua presenza in un luogo anche pubblico o a uso pubblico per ricondurre l'eventuale incidente che ne possa derivare nella specifica fattispecie della circolazione stradale".
L'introduzione di una autovettura - chiariscono i giudici della suprema Corte - in un'area destinata esclusivamente all'esercizio di uno sport come lo sci, che non si pratica mediante veicoli a motore o comunque mediante veicoli indicati dal Codice della strada come idonei a realizzare la circolazione, non conduce all'applicabilità dell'articolo 2054 C.C.  nell'ipotesi in cui il veicolo venga a contatto con uno sciatore. E anche qualora si voglia qualificare l'attrezzo di tale sport come un veicolo, questo non rientra tra i veicoli soggetti alla disciplina dei Codice della Strada. 
Consulta la Sentenza Corte di Cassazione 20.10.2016 n. 21254

 

 

 

 


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