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Legittimità delle maggiorazioni nella riscossione coattiva delle sanzioni del C.d.S.
Con sentenza n.21259/2016, la Cassazione ribadisce che in materia di sanzioni amministrative per violazioni previste dal C.d.S. va applicata la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 689 del 1981, per il ritardo nel pagamento

Facendo seguito a due recenti sentenze, la Cassazione conferma il proprio orientamento secondo cui "In materia di sanzioni amministrative per violazioni previste dal Codice della Strada va applicata la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale e per le spese del procedimento, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva".
Leggi la Sentenza della Corte di Cassazione del 20.10.2016 n. 21259

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