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Nuova Circolare MIT sul giudizio di idoneità per patente di guida
Con Circolare prot. 21284/2016 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti richiama gli elementi che comportano un giudizio di non idoneità in merito alla formulazione del giudizio sul candidato al termine della prova nel traffico dell’esame pratico per il conseguimento della patente di guida

In riferimento alla formulazione del giudizio al termine della fase nel traffico della prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida, Il Ministero ricorda che "il giudizio sulle prove dei candidati si forma, da una parte, sulla base di fatti oggettivi, non contestabili, quali il rispetto della segnaletica stradale e delle norme di comportamento previste dal codice della strada, dall’altra dall’insieme di comportamenti che sono improntati a valutazione discrezionale da parte dell’esaminatore". A seguire, il MIT propone un elenco delle violazioni che comporta l’immediato giudizio di non idoneità. In conclusione, il Ministero ribadisce che nel caso, nel corso della prova, il candidato effettui una manovra errata, "l’esaminatore può anche consentire la ripetizione della manovra stessa. Un ulteriore errore della stessa manovra comporterà l’esito di non idoneità" e  che, in ogni caso, il giudizio finale di idoneità è rimesso "alla prudente valutazione dell’esaminatore".
Consulta il testo della Circolare MIT prot. 21284 del 28.09.2016


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