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Notifica di atto giudiziale con posta a terzo estraneo: si perfeziona con la comunicazione di avvenuto recapito al destinatario dell'atto
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19730/2016, ribadisce che la notifica a mezzo posta eseguita mediante consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario non può considerarsi perfezionata finché non sopraggiunge l'ulteriore adempimento della spedizione allo stesso destinatario della raccomandata che lo informa dell'avvenuto recapito dell'atto al terzo estraneo

La Suprema Corte ricorda che la notifica a mezzo posta eseguita mediante consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, pur se al domicilio dichiarato, non può considerarsi perfezionata, dopo l'entrata in vigore della legge n. 31 del 2008, finché non sopraggiunga l'ulteriore adempimento della spedizione allo stesso destinatario della lettera raccomandata che lo informa dell'avvenuto recapito dell'atto al terzo estraneo. Continua la Corte: "E per l'altro verso si è rilevato (Cass. civ., Sez. V, 25 gennaio 2010, n. 1366; Cass. civ., Sez. Lav., 21 agosto 2013, n. 19366) che, in caso di consegna del piego a persona diversa dal destinatario dell'atto, l'omessa attestazione della spedizione della lettera raccomandata dall'ultimo comma dell'art. 7 costituisce, non una mera irregolarità, ma un vizio dell'attività dell'agente postale che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario".
Consulta la Sentenza della Corte di Cassazione del 3.10.2016 n. 19730


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