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L'obbligo di bonifica dei siti inquinati permane in capo al cedente

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2195/2020 ha ribadito che l?articolo 242, comma 1, del codice dell?ambiente, nel fare riferimento specifico anche alle ?contaminazioni storiche?, ha inteso affermare il principio per cui la condotta inquinante, anche se risalente nel tempo e verificatasi in momenti storici passati, non esclude il sorgere di obblighi di bonifica in capo a colui che ha inquinato il sito, ove il pericolo di ?aggravamento della situazione? sia ancora attuale.Secondo il massimao organo di giustizia amministrativa, risulta ragionevole porre l?obbligo di eseguire le opere di bonifica a carico del soggetto che tale contaminazione ebbe in passato a cagionare, avendo questi beneficiato, di converso, dei corrispondenti vantaggi economici.Anche nel caso di cessione di ramo d'azienza ancorché intervenuta prima dell?entrata in vigore del d.lgs. n. 22 del 1997, non elide gli obblighi di bonifica della società cedente per fenomeni di contaminazione che si siano verificati in epoca antecedente alla cessione.In proposito, il Consiglio ribadisce il principio del ?chi inquina paga?, sotteso alla disciplina nazionale dettata in tema di distribuzione degli oneri conseguenti alla contaminazione di aree.

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