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Circola con patente sospesa e veicolo non suo: il proprietario è responsabile in solido
Secondo la sentenza 20072/2016 della Cassazione, per dimostrare il mancato consenso all’utilizzo dell’autovettura il proprietario deve fornire prova che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, con un comportamento concreto, idoneo e specificamente rivolto a vietare la circolazione

La Corte di Cassazione ribadisce che la giurisprudenza consolidata prevede per il proprietario del veicolo “l'obbligazione solidale al pagamento delle sanzioni pecuniarie conseguenti agli illeciti commessi dall'effettivo autore della violazione, «salvo che fornisca la prova che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, da manifestarsi con un comportamento concreto, idoneo e specificamente rivolto a vietare la circolazione mediante atti e fatti indicativi della diligenza da valutarsi in relazione al caso concreto»”.
Nel caso di un collaboratore saltuario che si è impossessato del veicolo del proprietario di una ditta e con esso ha commesso violazione dell’art. 218 c.6 del C.d.S., il mancato rinnovo dell’assicurazione, la mancata revisione e la custodia delle chiavi del veicolo in un cassetto dell’ufficio non sono stati valutati come sufficienti a configurare “cautela idonea” da parte del proprietario, che può dimostrare il mancato consenso tramite “il riscontro di un concreto e idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto a vietare la circolazione, che deve estrinsecarsi in atti e fatti rilevatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate“.
Consulta la Sentenza della Corte di Cassazione 6.10.2016 n. 20072


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