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Strada sconnessa: al pedone spetta solo la prova del nesso causale per la condanna del custode
Deve escludersi che la vittima, una volta provato il nesso di causa, per ottenere la condanna del custode debba anche provare la pericolosità della cosa

La Suprema Corte ha accolto – con sentenza 17625/2016 - il ricorso proposto da un pedone avverso la sentenza con la quale una Corte d’Appello aveva rigettato la domanda avanzata dallo stesso circa il risarcimento dei danni patiti in seguito ad una caduta provocata dal manto stradale sconnesso, risarcimento richiesto nei confronti del Comune. Con la sentenza in oggetto la Cassazione ha affrontato la questione relativa all’onere probatorio a carico del danneggiato, distinguendo tra la prova del nesso di causalità e la prova della pericolosità della cosa. In accordo con l’ormai consolidata e più recente interpretazione dell’articolo 2051 Codice Civile (“Danno cagionato da cosa in custodia”), la Corte di Cassazione ribadisce che quando il nesso causale sia già dimostrato, non è necessario fornire la prova della pericolosità della cosa: “Una volta accertata l'esistenza d'un nesso di causa tra la cosa in custodia ed il danno, è onere del custode — per sottrarsi alla responsabilità di cui all’art. 2051 c. c. - provare la colpa esclusiva o concorrente del danneggiato (che può desumersi anche dalla agevole evitabilità del pericolo), mentre deve escludersi che la vittima, una volta provato il nesso di causa, per ottenere la condanna del custode debba anche provare la pericolosità della cosa".”.
Quindi, anche il custode di cosa non pericolosa risponde allorquando sia stato accertato e dimostrato un valido nesso di causa. L’unica possibilità per il custode di esimersi dalla responsabilità, è costituita dalla prova del fortuito, della sussistenza di un evento esterno ed imprevedibile, in grado di escludere il nesso tra cosa e danno (anche la condotta negligente del danneggiato può assumere rilevanza in tal senso). Nella fattispecie in oggetto, esclusa la sussistenza del suddetto fortuito, il cui onere probatorio sarebbe stato a carico dell’Ente convenuto, e provato il collegamento tra la cosa in custodia ed il danno cagionato, la Cassazione accoglie la domanda di risarcimento.
Consulta l'ordinanza della Corte di Cassazione 5.9.2016 n. 17625


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