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Il reato di scarico di acque reflue industriali ha natura istantanea.

Il reato di scarico di acque reflue industriali, di cui all?art.137, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006, non può essere ritenuto di natura permanente, a meno che non si provi in concreto che si tratta di scarico continuo, e cioè che l'alterazione dell'accettabilità ecologica del corpo recettore si protrae nel tempo senza soluzione di continuità per effetto della persistente volontà del titolare dello scarico  giacché solo in tal caso la prosecuzione della compromissione del bene protetto termina con il rilascio della autorizzazione o il rilascio della autorizzazione. Pertanto,  la Corte di Cassazione, con sentenza n.13089 del 28 aprile 2020  in mancanza dell'accertamento in ordine alla protrazione nel tempo della attività di scarico non autorizzata non incide sul perfezionamento della fattispecie e quindi ha natura istantanea.

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