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Installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo

La deliberazione con la quale un Comune individua i luoghi sensibili ai fini della limitazione all'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, da attuazione alla superiore fonte normativa primaria che già individua e tipicizza tra i luoghi sensibili, quelli deputati ovvero potenzialmente idonei a favorire forme di aggregazione giovanile, rientra nella competenza della Giunta comunale quale organo che, ai sensi dell?art. 48 del T.U.E.L., ?compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento? nonché di ?attuazione degli indirizzi generali del consiglio?. Il consiglio comunale, infatti, nel nuovo assetto delle autonomie locali, ha competenza limitata agli atti fondamentali. La delibera in questione non ha un contenuto di pianificazione territoriale né di programmazione finanziaria. E poiché le competenze del consiglio comunale sono tassative e non estensibili, a differenza delle funzioni della giunta che hanno valenza residuale con l?unico limite delle attribuzioni di carattere strettamente gestionali (di competenza dei dirigenti), ne consegue che la deliberazione legittimamente è stata adottata dalla Giunta, non avendo essa un contenuto strettamente regolamentare, ossia innovativo per l?ordinamento giuridico, bensì solo specificativo e implementativo. (Massima a cura di Amedeo Scarsella)

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