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Acquistare, immatricolare o vendere un veicolo proveniente da un paese dell'UE
Riportiamo di seguito un vademecum sull'immatricolazione dei veicoli proposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’immatricolazione di un veicolo proveniente dall’estero in Italia è obbligatoria dopo 60 giorni dall’acquisizione della residenza in Italia. Le modalità di immatricolazione di un'automobile, importata da un altro paese dell'UE e i relativi documenti necessari variano in base all'assoggettamento all'IVA. Se sei un privato cittadino e importi un veicolo a fini privati, di solito non sei tenuto a versare l'IVA. In questo caso, per immatricolare un veicolo importato (nuovo o usato), devi presentare i seguenti documenti per l'assolvimento degli obblighi IVA:

Riportiamo di seguito un vademecum sull'immatricolazione dei veicoli proposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Informazioni sui requisiti di residenza per l?immatricolazione di un veicolo proveniente da un altro paese dell'UE L?immatricolazione di un veicolo proveniente dall?estero in Italia è obbligatoria dopo 60 giorni dall?acquisizione della residenza in Italia. Le modalità di immatricolazione di un'automobile, importata da un altro paese dell'UE e i relativi documenti necessari variano in base all'assoggettamento all'IVA. Se sei un privato cittadino e importi un veicolo a fini privati, di solito non sei tenuto a versare l'IVA. In questo caso, per immatricolare un veicolo importato (nuovo o usato), devi presentare i seguenti documenti per l'assolvimento degli obblighi IVA: Informazioni su sanzioni o multe per il mancato rispetto delle norme di immatricolazione; Chi, trascorsi 60 giorni dall?acquisizione della residenza in Italia, non immatricola qui il proprio veicolo proveniente dall?estero, soggiace ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848. L'organo accertatore trasmette il documento di circolazione all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio, ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Qualora, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia o non sia richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell'articolo 213 ? condizioni o requisiti speciali per l?immatricolazione di un veicolo per: ° studenti provenienti da altri paesi dell'UE: Per gli studenti provenienti da altri Paesi UE non sono previste condizioni o requisiti speciali per l?immatricolazione di un veicolo in Italia. Debbono immatricolare il proprio veicolo solo se acquisiscono la residenza in Italia o, avendo un rapporto stabile con il territorio Italiano, eleggono domicilio presso una persona fisica residente in Italia ovvero presso uno Studio di consulenza automobilistica. In alternativa, possono circolare in Italia con il proprio veicolo immatricolato in altro Paese della UE per il periodo massimo di un anno (artt. 132 e 134 c.d.s ° proprietari di seconde case provenienti da altri paesi membri: I cittadini della UE che hanno un rapporto stabile con l?Italia, pur non essendo residenti, possono immatricolare il proprio veicolo eleggendo domicilio presso un?altra persona fisica residente in Italia , ovvero presso uno > Studio di Consulenza Automobilistica (art. 134 c.d.s.) ° lavoratori pendolari transfrontalieri di altri paesi membri: Non essendo residenti in Italia, possono transitare sul territorio italiano con il proprio veicolo immatricolato all?estero informazioni sulle procedure connesse all'acquisto e all?immatricolazione di un altro paese dell'UE Per procedere all'immatricolazione di un veicolo devi presentare una ?istanza unificata? diretta all'Ufficio della Motorizzazione e all'Ufficio Provinciale P.R.A. competenti, Il modulo è disponibile online sul sito: www.ilportaledellautomobilista.it L'istanza può anche essere compilata e sottoscritta direttamente in formato digitale recandosi ad uno STA (Sportello Telematico dell'Automobilista) attivo presso l?Ufficio della Motorizzazione, l?Ufficio provinciale P.R.A. o uno Studio di Consulenza Automobilistica abilitato. Lo STA rilascia una carta di circolazione che ha valore di Documento Unico di circolazione e proprietà All'istanza dovrai allegare: -La fotocopia del tuo documento d'identità o di riconoscimento in corso di validità -La documentazione tecnica del veicolo-La ricevuta di versamento delle previste tariffe (comprensive di imposta di bollo, diritti di Motorizzazione, emolumenti P.R.A. e IPT -Imposta Provinciale di Trascrizione -Gli importi dovuti sono disponibili sui tariffari reperibili sul portale www.ilportaledellautomobilista.it  nonché sul portale dell' A.C.I. www.aci.it. Il pagamento può anche essere effettuato presso gli S.T.A. che provvedono mediante modalità on-line. informazioni sulle procedure e i documenti necessari per l?immatricolazione di un veicolo di seconda mano immatricolato nello stesso paese membro Per fare la richiesta di aggiornamento del documento unico di circolazione per trasferimento di proprietà occorre presentare ?istanza unificata? diretta all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione e all'Ufficio Provinciale P.R.A. competenti All'istanza dovrai allegare: -La Carta di Circolazione in originale; -Il Certificato di Proprietà (C.D.P) in originale se è stato rilasciato su supporto cartaceo; -L?atto di vendita autenticato;-una fotocopia di un documento d'identità o di riconoscimento in corso di validità ed una fotocopia del Codice Fiscale dell'acquirente; -una fotocopia di un documento d'identità o di riconoscimento in corso di validità ed una fotocopia del Codice Fiscale del venditore; -una autocertificazione precisando gli estremi di iscrizione alla Camera di Commercio (nel caso di imprese o società);-La ricevuta di versamento delle previste tariffe. Gli importi dovuti sono disponibili sui tariffari reperibili sul portale www.ilportaledellautomobilista.it  nonché sul portale dell' A.C.I. www.aci.it. Il pagamento può anche essere effettuato presso gli S.T.A. che provvedono mediante modalità on-line. Informazioni sul pagamento della tassa d'immatricolazione di possesso dei veicoli per i residenti permanenti, i residenti temporanei, gli studenti, i proprietari di seconde abitazioni e i pendolari transfrontalieri; Soltanto i veicoli immatricolati in Italia sono soggetti al pagamento annuale del ? bollo auto?, in favore della Regione nella quale l'intestatario del veicolo ha stabilito la propria residenza. Poichè il gettito relativo alla tassa di proprietà è regionale, le singole Regioni decidono in merito agli eventuali benefici. Queste informazioni, nonché gli importi dovuti, sono disponibili sul sito dell' A.C.I. www.aci.it informazioni sui controlli tecnici periodici dei veicoli; Soltanto i veicoli immatricolati in Italia sono soggetti alla revisione finalizzata all'accertamento di sussistenza delle condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti. I criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione sono diversi in funzione del veicolo interessato, in applicazione delle disposizioni comunitarie in materia. Per le autovetture, l?obbligo di sottoposizione a revisione è previsto il 4° anno successivo alla data di prima immatricolazione; in seguito, la cadenza è biennale. La revisione può essere effettuata presso gli uffici della Motorizzazione Civile (per tutti i veicoli) o presso le officine di riparazione meccanica autorizzate dalla Provincia (per i veicoli di massa complessiva minore o uguale a 3.5 t). Per le modalità di presentazione dell'istanza e le relative tariffe, si rimanda alla consultazione del portale della Motorizzazione www.ilportaledellautomobilista.it Informazioni sulle procedure e sui documenti per la cancellazione dall'immatricolazione di un veicolo venduto all'estero (esportazione) Se si vuole esportare definitivamente all?estero un veicolo occorre prima effettuare la ?radiazione per definitiva esportazione all?estero? dall?Archivio Nazionale dei Veicoli e dal Pubblico Registro Automobilistico. Dal 1° gennaio 2020, a seguito della modifica dell?art. 103 comma 1 del Codice della Strada, la radiazione deve avvenire prima della esportazione ed a condizione che il veicolo sia stato sottoposto a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di richiesta di cancellazione. Il vincolo si applica solo dopo la scadenza del primo termine per la sottoposizione a revisione del veicolo rispetto alla data di prima immatricolazione (es.: dopo 4 anni dall?immatricolazione di una autovettura). L'intestatario presenta ?Istanza Unificata? rivolta all?Ufficio della Motorizzazione e all?Ufficio Provinciale PRA competenti restituendo le targhe, la carta di circolazione ed il Certificato di Proprietà (se rilasciato su supporto cartaceo) o il Documento Unico. All?istanza va allegata anche la fotocopia di un documento d'identità o di riconoscimento in corso di validità, nonché la ricevuta del pagamento delle relative tariffe L?istanza può essere presentata anche per il tramite di uno Studio di Consulenza Automobilistica abilitato come Sportello telematico dell?automobilista (S.T.A.) Gli importi dovuti sono disponibili sui tariffari reperibili sul portale www.ilportaledellautomobilista.it  nonché sul portale dell' A.C.I. www.aci.it. Il pagamento può anche essere effettuato presso gli S.T.A. che provvedono mediante modalità on-line. Con la radiazione del veicolo cessa anche l'obbligo del pagamento del ?bollo auto?. Informazioni sulle procedure in caso di trasferimento all'estero con il veicolo (procedura di cancellazione dell?immatricolazione, targa di esportazione, questioni connesse alla tassazione dei veicoli ?il periodo di tempo durante il quale il proprietario è tenuto al pagamento dell'imposta dopo essersi trasferito all'estero con il proprio veicol Se si vuole esportare definitivamente all?estero un veicolo occorre prima effettuare la ?radiazione per definitiva esportazione all?estero? dall?Archivio Nazionale dei Veicoli e dal Pubblico Registro Automobilistico. Dal 1° gennaio 2020, a seguito della modifica del testo dell?art. 103 comma 1 del Codice della Strada, , la radiazione deve avvenire prima della esportazione ed a condizione che il veicolo sia stato sottoposto a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di richiesta di cancellazione. Il vincolo si applica solo dopo la scadenza del primo termine per la sottoposizione a revisione del veicolo rispetto alla data di prima immatricolazione (es.: dopo 4 anni dall?immatricolazione di una autovettura). L'intestatario presenta ?Istanza Unificata? rivolta all?Ufficio della Motorizzazione e all?Ufficio Provinciale PRA competenti restituendo le targhe, la carta di circolazione ed il Certificato di Proprietà (se rilasciato su supporto cartaceo) o il Documento Unico. All?istanza va allegata anche la fotocopia di un documento d'identità o di riconoscimento in corso di validità, nonché la ricevuta del pagamento delle relative tariffe L?istanza può essere presentata anche per il tramite di uno Studio di Consulenza Automobilistica abilitato come Sportello telematico dell?automobilista (S.T.A.) Gli importi dovuti sono disponibili sui tariffari reperibili sul portale www.ilportaledellautomobilista.it  nonché sul portale dell' A.C.I. www.aci.it. Qualora l?intestatario abbia necessità di raggiungere il Paese estero di destinazione circolando con il proprio veicolo radiato, potrà chiedere il rilascio del foglio di via e delle targhe provvisorie agli Uffici della Motorizzazione, anche con l?intermediazione di uno Studio di Consulenza Automobilistica. Il foglio di via deve indica il percorso, la durata e le eventuali prescrizioni tecniche. La durata non può comunque eccedere i sessanta giorni. Con la radiazione del veicolo cessa anche l'obbligo del pagamento del ?bollo auto?. informazioni sulla procedura e sui documenti necessari per la cancellazione dell?immatricolazione del veicolo alla fine del suo ciclo di vita. Se si vuole demolire un veicolo, l'intestatario o l'avente titolo si deve rivolgere ad un centro di raccolta autorizzato (demolitore) consegnando, oltre al veicolo da demolire, anche le targhe, la carta di circolazione e il certificato di proprietà, se rilasciato in formato cartaceo (o il ?foglio complementare?), ovvero il Documento Unico di Circolazione. Al momento della consegna del veicolo da demolire, il centro di raccolta rilascia immediatamente al proprietario/detentore del veicolo il "certificato di rottamazione".  Questo certificato solleva da ogni responsabilità (civile, penale e amministrativa) il proprietario del veicolo. Il gestore del centro di raccolta provvede, entro trenta giorni dalla consegna del veicolo, alla cancellazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e dall?Archivio Nazionale dei Veicoli attraverso la presentazione di una ?istanza unificata? rivolta all?Ufficio della Motorizzazione e all?Ufficio Provinciale PRA competenti. In seguito alla radiazione del veicolo cessa anche l'obbligo del pagamento del ?bollo auto?.

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