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Inosservanza delle prescrizioni della autorizzazione integrativa ambientale

La III sez. pen. della Corte di Cassazione, con sentenza n. 226/2020 da dichiarato l?nammissibilità del ricorso di colui che si era reso responsabile del reato di cui all'art. 29-quattordecies, comma 2, del d.lgs 152/2006 ? per inosservanza delle prescrizioni della autorizzazione integrativa ambientale (in particolare la prescrizione del valore limite dell'emissione dell'inquinante CO monossido di carbonio) in qunato non poteva essere evocata l?esimente di cui all?art.45 C.P.. La Corte ha pertanto nuovamente ribadito che non è consentito all'interessato invocare genericamente il caso fortuito o la forza maggiore, sì da escludere il nesso psichico tra azione ed evento, in relazione ad accadimenti naturali, quali l'inclemenza atmosferica, che possono e devono essere previsti attraverso la positiva adozione di accorgimenti tecnici adeguati negli impianti di depurazione, atti ad evitare sversamenti di valori nell'ambiente, pur nel caso di rottura accidentale di tubi, guarnizioni o di arresto della energia. Questo dovere di speciale diligenza non va confuso con la cosiddetta responsabilità oggettiva, perché implica l'adozione di misure tecniche ed organizzative onde, evitare non qualsiasi inquinamento, ma solo quello che supera i limiti legali, considerati invalicabili nell'interesse della salute dei cittadini e della salvaguardia ambientale. Il titolare di un insediamento produttivo ha il dovere positivo di prevenire ogni forma di inquinamento, attraverso l'adozione di tutte le misure necessarie, attinenti al ciclo produttivo, alla organizzazione, ai presidi tecnici, alla costante vigilanza. Di conseguenza l'inclemenza atmosferica (dovuta a pioggia abbondante o freddo intenso), i guasti meccanici dell'impianto di depurazione, i comportamenti irregolari dei dipendenti non sono fatti imprevedibili e pertanto non costituiscono caso fortuito o forza maggiore.

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