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Anche le procedure di mobilità con la formazione della graduatoria sono di competenza del giudice ordinario

La procedura di mobilità volontaria, anche in caso di procedura con valutazione discrezionale dei punteggi attribuiti ai partecipanti, nonché della formazione della relativa graduatoria resta di competenza del giudice ordinario. Secondo, infatti, la Cassazione a Sezione Unite (sentenza n.16452/2020) nel caso di specie mancherebbe la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, affinché la controversia rimanga devoluta al giudice amministrativo, essendo la procedura conclusasi con la cessione del contratto di lavoro del dipendente da parte dell?amministrazione di provenienza la cui legittimità della procedura è devoluta al giudice ordinario. La decisione si pone in contrasto con alcuni precedenti del Consiglio di Stato (tra i tanti Consiglio di Stato, Sez.I, del 3/09/2014 n.2843; Cons. St., sez. V, n. 6278/2013) secondo cui la formulazione di una graduatoria finale degli idonei, formulata sulla base del punteggio complessivamente attribuito alla valutazione conseguente ad un colloquio attitudinale ed al curriculum, è sufficiente per radicare la giurisdizione del giudice amministrativo. Si ricorda, inoltre, come le stesse Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n.8522/2012) hanno avuto modo di precisare che con il termine ?concorsuale?, al fine di radicare la competenza del giudice amministrativo, deve intendersi in via restrittiva con riguardo alle sole procedure caratterizzate dall?emanazione di un bando, dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito.

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