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Orientamento ARAN - Richiesta di aspettativa e compatibilità con le esigenze organizzative
A seguito del trasferimento della residenza della propria famiglia ad una notevole distanza dal proprio luogo di lavoro, contestualmente al nulla osta per la mobilità, un dipendente ha chiesto una aspettativa per motivi personali di sei mesi. L’ente può negare la concessione tale aspettativa?

Relativamente alla particolare problematica esposta, si ritiene utile precisare che, come già evidenziato in precedenti orientamenti applicativi (in particolare, RAL1454, consultabile sul sito istituzionale:www.aranagenzia.itOrientamenti ApplicativiCompartiRegioni ed autonomie locali, Aspettativa/Congedi), la concessione dell’aspettativa per motivi personali, come nel regime precedente di stampo prettamente pubblicistico, non rappresenta mai un diritto per il dipendente, ma la sua concessione dipende sempre da una preventiva valutazione della amministrazione sulla sua ricaduta sulle esigenze operative e funzionali da soddisfare.

Pertanto, la fruizione dell’aspettativa può essere legittimamente rifiutata qualora l’assenza del lavoratore non sia compatibile con le esigenze organizzative o di servizio, sulla base dell’autonoma valutazione fatta dal datore di lavoro pubblico di tutti gli interessi concretamente coinvolti nel singolo caso concreto.


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