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Autorizzazione alla vendita dei prodotti liquidi da inalazione

L?Agenzia delle Dogane e dei Monopoli informa che, con Determinazione Direttoriale n 350874/RU del 13 ottobre 2020, è stato integrato il provvedimento direttoriale n. 47885/RU del 16 marzo 2018, prevedendo, ai fini del rilascio, del mantenimento e del rinnovo delle autorizzazioni alla vendita dei prodotti liquidi da inalazione, l?ulteriore requisito dell?impegno a non detenere e vendere, all?interno dell?esercizio, foglie, infiorescenze, oli e resine o altri prodotti contenenti sostanze derivate dalla canapa sativa. La Determinazione si è resa necessaria per evitare che, negli esercizi autorizzati da ADM alla vendita dei liquidi da inalazione, vengano commercializzati anche tali prodotti, in violazione della normativa in materia di stupefacenti di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Si rammenta, infatti, che la legge 2 dicembre 2016, n. 242 ? recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa e, in particolare, l?art. 2 ? prevede tassativamente i prodotti nei quali può essere utilizzata la canapa coltivata, mentre foglie, infiorescenze, oli e resine, da essa derivati, non possono essere commercializzati.

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