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Rigetto del ricorso giurisdizionale e omessa determinazione della somma da pagare (Parte I)

La norma che regola il contenzioso nella particolare materia del codice della strada era contenuta nell?articolo 204-bis, dove era disposto che il giudice, in caso di rigetto del ricorso, nella determinazione dell?importo della sanzione dovesse assegnare all?amministrazione cui appartiene l?organo accertatore, con sentenza immediatamente eseguibile, la somma determinata, autorizzandone il prelievo dalla cauzione prestata dal ricorrente in caso di sua capienza.

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