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Non basta la presunzione di conoscenza a validare il sequestro preventivo di armi e munizioni

In materia di interdizione di determinati terreni all?esercizio dell?attività venatoria - ove siano eccettuati gli ambiti territoriali ricompresi all?interno dei Parchi nazionali, in relazione ai quali la perimetrazione è frutto di un provvedimento di legislazione primaria oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica e per i quali, pertanto, non vi è la necessità di alcuna segnalazione che li distingua quanto alla vigenza del divieto in questione rispetto al restante territorio - gli altri ambiti per i quali vige il divieto di attività venatoria sono soggetti al cosiddetto sistema della tabellazione, per effetto del quale i divieti di esercizio venatorio e di ingresso con armi in un'area protetta sita all'interno di un parco regionale o comunque di altro spazio interdetto alla caccia sono efficaci ed opponibili ai privati a condizione che l'area sia perimetrata da apposita tabellazione che ne renda visibili i confini. Ove questa risulti mancante o, ne sia incerta la esistenza, sussistono gli estremi per la ricognizione dell?illecito, anche sotto il profilo del fumus, in quanto sia dimostrato che il trasgressore, nonostante l?assenza delle predette segnalazioni,  avesse la consapevolezza del divieto esistente all'interno dell'area, non potendo la stessa essere accertata sulla base di una mera presunzione . Con questa motivazione, la Corte di Cassazione con sentenza n. 30720 del 4 novembre 2020 ha annullato l?ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto con il quale il Gip del medesimo Tribunale aveva convalidato, su conforme richiesta del Pm, il sequestro preventivo di armi e munizioni  posto che, nella pacifica assenza della prova di un?idonea tabellazione nella zona ove i ricorrenti stavano esercitando la caccia, la consapevolezza del fatto che questa fosse lì interdetta,fondata dalla circostanza che ?taluni degli indagati fossero nativi della località ove si trova la Riserva naturale non può essere sufficiente ritenerne gli estremi.

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