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I veicoli fuori uso ed i prodotti del loro smantellamento sono rifiuti

I veicoli fuori uso e i prodotti del loro smantellamento sono rifiuti ai sensi della voce «16 01» dell?allegato D alla parte quarta del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, richiamato dall?art. 184, comma 5, stesso decreto. Solo le parti di autoveicoli risultanti dalle operazioni di messa in sicurezza di cui al d.lgs. 24 giugno 2003, n. 209, provenienti dai centri di raccolta autorizzati di cui al d.lgs. 209/2003, cit., costituiscono rifiuti trattabili per il recupero in regime semplificato ai sensi del d.m. 05/02/1998, suballegato 1-5. A norma dell?art. 184-ter, comma 1, d.lgs. 152/2006, un rifiuto cessa di essere tale quando č stato sottoposto a un?operazione di recupero e soddisfi i criteri e le condizioni in esso previsti. L?art. 184-ter, comma 4, d.lgs. 152/2006, richiama espressamente anche il d.lgs. 209/2003. Ne consegue che solo le parti di autoveicoli recuperate a seguito di messa in sicurezza, da parte di soggetto autorizzato e con il concorso delle condizioni di cui all?art. 184-ter, d.lgs. 152/2006, cit., cessano di essere rifiuti. Con tale motivazione la Corte di Cassazione, con sentenza n.  21153 del 16 luglio 2020 ha rigettato il ricorso con cui si sosteneva  l?inosservanza e l?erronea applicazione dell?art. 183, d.lgs. n. 152 del 2006 in relazione alla qualificazioni di rifiuto dei pezzi di ricambio avvenuta  in assenza di un accertamento peritale,diretti alla propria officina per essere impiegati nell'attivitą di carrozziere e meccanico da lui legittimamente esercitata.

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