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L’abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo ha natura permanente

La Corte di Cassazione III sez.pen. con sentenza n. 33047 del 25 novembre 2020 ha chiarito che  il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo (artt. 54 e 1161 cod. nav.) è configurabile anche in mancanza di un esplicito atto di destinazione demaniale del bene, derivando la demanialità dalle caratteristiche intrinseche di quest'ultimo, sicché, se esso è compreso nelle categorie previste dall'art. 28 cod. nav. e sia adibito ad usi attinenti alla navigazione, rientra nel demanio marittimo.Inoltre la Corte ha precisato che l?art. 54-1161 cod. nav. ha natura permanente perché consiste non solo nella esecuzione di nuove opere in una zona protetta del demanio marittimo, ma anche nel mantenere tale zona indisponibile, per effetto della detta esecuzione, agli usi cui è deputata, per cui la permanenza cessa solo con la rimozione delle opere, ovvero  cessando solo quando vengano meno l'uso ed il godimento illegittimi.

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