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L’esigenza di demolire l’immobile abusivo prevale sulla inviolabilità del domicilio

La Corte di Cassazione III sez. pen. Con sentenza n. 405 del 8 gennaio 2021, ha ribadito che in materia di reati edilizi, non sussiste alcun diritto "assoluto" all?inviolabilità del domicilio tale da precludere l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo, finalizzato a ristabilire l'ordine giuridico violato. L'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo non contrasta con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di cui all'art. 8 CEDU, posto che, non essendo desumibile da tale norma la sussistenza di alcun diritto "assoluto" ad occupare un immobile, anche se abusivo, solo perché casa familiare, il predetto ordine non viola in astratto il diritto individuale a vivere nel proprio legittimo domicilio, ma afferma in concreto il diritto della collettività a rimuovere la lesione di un bene o interesse costituzionalmente tutelato ed a ripristinare l'equilibrio urbanistico-edilizio violato Secondo la Corte,infatti, nell?ordinamento italiano,l'ordine di demolizione non riveste una funzione punitiva, quale elemento di pena da irrogare al colpevole, ma assolve a una funzione ripristinatoria del bene tutelato. La ratio della previsione, dunque, non è quella di sanzionare ulteriormente (rispetto alla pena principale inflitta) l'autore dell'illecito, ma quella di eliminare le conseguenze dannose della condotta medesima, rimuovendo la lesione del territorio così verificatasi e ripristinando l'equilibrio urbanistico-edilizio violato dalla commissione dell?illecito penale.

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