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Assunzione agenti stagionali e contenimento della spesa pubblica
Nessuna deroga al limite del 50% previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010

Il sindaco di un comune si trova nella necessità di procedere all’assunzione di agenti di polizia municipale a tempo determinato per fronteggiare le esigenze della stagione estiva e pertanto chiede alla Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Puglia di esprimere parere in merito alla possibilità di non considerare nei limiti di spesa per lavoro flessibile, le assunzioni di vigili urbani finanziate con i proventi di cui all’art 208 del d lgs 285/92, per i comuni con accertate carenze di organico nel settore della polizia locale.

 

La Corte, pur ammettendo l’esistenza di orientamenti differenti in seno alle diverse sezioni di controllo regionali, si accoda alla posizione dominante ed esprime parere negativo nella misura in cui sostiene che “sebbene le spese per le assunzioni stagionali di vigili possano in parte essere finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 208 comma 5 bis del D. Lgs. 285/1992, ciò non toglie che tali spese vadano integralmente computate nel novero di quelle sostenute per i contratti del personale temporaneo o con rapporto flessibile e ciò, proprio in virtù dell’obbligo di riduzione della spesa rispetto a quella sostenuta nell’anno 2009”.

Leggi la delibera della Corte dei Conti


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