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Il delitto di inquinamento ambientale e i suoi presupposti

La Corte di Cassazione, III sez.pen. Con sentenza n.392 del 8 gennaio 2021 , con riferimento al  delitto di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-bis cod, pen., introdotto dalla legge n. 68 del 2015,ha affermato che l'accertamento di un concreto pregiudizio arrecato all?ambiente va effettuato nei limiti di rilevanza determinati dalla nuova fattispecie incriminatrice, che non richiedono necessariamente la prova della contaminazione del sito nel senso indicato in particolare dalla lett. e) dell?art. 240 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e, dunque, renderebbero non concludente il mancato superamento delle ?concentrazioni soglia-rischio?, non deve neppure trascurarsi che la compromissione e il deterioramento richiesti devono riguardare, secondo quanto testualmente enunciato dalla stessa norma codicistica, ?porzioni estese o significative? dello stesso suolo, solo cosė acquistando concretezza, nella strutturazione della previsione, il requisito del pericolo. Ne deriva che, sarebbe stato onere del P.M. specificare se, invece, l?affermata sussistenza di superamento del livello di concentrazione soglia di contaminazione risultante da plurimi campioni prelevati durante le analisi, abbia riguardato una sola o pių sub-aree, e se sė, quante, ricomprese nel terreno in sequestro.

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